Come, dove, quando? La materia riguardante la circolazione dei veicoli storici

Walter Gobbi
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rivsQual è la sofferenza peggiore per un possessore di veicoli storici? Una volta acquistato, restaurato e assicurato il nostro veicolo; una volta risolti gli enigmi relativi a IPT e Bollo, cosa può ancora interferire con il nostro appuntamento con la strada?

Probabilmente il nostro problema maggiore sarà quello di riuscire a capire quando, come e dove poterci godere la guida del nostro gioiellino senza andare a cozzare contro una burocrazia ridondante e molto spesso incomprensibile. Insomma capire se esistono e quali sono gli eventuali blocchi alla circolazione.

La materia è spinosa poiché non esiste una vera e propria legge o almeno una direttiva nazionale di riferimento relativa alla circolazione dei veicoli storici. È pero possibile fornire alcune utili informazioni.

Iniziamo con il fare chiarezza su un punto che spesso crea confusione: l’interpretazione dell’articolo 60 del Codice della strada.

Leggendo questo articolo infatti alcuni appassionati si chiedono se anche per loro debba valere il passo per cui “la circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati”. È opportuno chiarire che l’articolo definisce esplicitamente due categorie di veicoli: i veicoli d’epoca e i veicoli d’interesse storico e, dopo aver considerato entrambe le categorie come facenti parte dei veicoli con caratteristiche atipiche, al comma 3, l’articolo 60 enuncia la materia riguardante la circolazione unicamente dei “veicoli d’epoca” – sostanzialmente i veicoli conservati in apparati museali – che è appunto consentita soltanto durante le manifestazioni o i raduni autorizzati. I veicoli storici “normali”, invece, fanno parte dell’altra categoria, quella dei “veicoli di interesse storico e collezionistico” e sempre nella stessa legge – comma 5 – si legge che questi veicoli possono circolare liberamente nelle strade purché posseggano i requisiti previsti dal regolamento in materia.

Proprio questa ultima dicitura, riferita a un fantomatico regolamento e alquanto vaga, crea però altri grattacapi. Possiamo circolare, questo – l’abbiamo visto – lo stabilisce la legge, tuttavia quell’ultima precisazione consente ad ogni autorità amministrativa di decidere in autonomia a quali veicoli consentire la circolazione e a quali invece no. Purtroppo, anche in relazione all’accresciuta attenzione e sensibilità ambientale, ci si è trovati spesso di fronte a un atteggiamento oltranzista per cui molte amministrazioni hanno imposto limitazioni al traffico ritenendo che questo potesse in qualche modo ridurre l’inquinamento urbano (concezione di per sé scientificamente contestabile e contestata). Facciamo qualche esempio.

In Lombardia, dal 15 ottobre 2012 sono entrati in vigore i provvedimenti di limitazione per la circolazione che limitano il traffico nella zona ex-A1 – gli agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo, con l’aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura Padana, cioè Pavia, Lodi, Cremona e Mantova. Da questa limitazione però sono esclusi i veicoli storici. Anche a Padova, nella stagione invernale 2012-2013 sono entrati in vigore i provvedimenti per ridurre l’inquinamento atmosferico, che limitano la circolazione per il periodo dal 12 novembre al 14 dicembre 2012 e dal 7 gennaio al 19 aprile 2013. In questo caso gli autoveicoli e i motoveicoli “d’epoca e di interesse storico e collezionistico” possono, invece, circolare, limitatamente ai percorsi stabiliti nell’ambito di manifestazioni organizzate.

Nella Capitale, invece,si dà via libera alle moto di interesse storico iscritte ai registri storici, mentre per le auto di interesse storico è vietata la circolazione all’interno della ZTL “Anello Ferroviario”. Per concludere la nostra breve carrellata, a Napoli, invece, dal 29 giugno 2012 è stato rinnovato il divieto di circolazione all’interno della ZTL Ambientale istituita nel 2010, secondo cadenze giornaliere e settimanali diversificate. In questo caso, tra le categorie di veicoli esentati dal divieto, però, non compaiono in nessuna forma né i veicoli d’epoca né quelli di interesse storico o collezionistico.

Da questi esempi, che rappresentano solo la punta dell’iceberg di una normativa eccessivamente diversificata, spesso e volentieri disarmonica, se non addirittura contraddittoria, si evince che lasciare completamente mano libera alle amministrazioni locali finisce col generare confusione e soprattutto disparità di trattamento degli appassionati a seconda delle aree di residenza.

Quale soluzione allora? Il Registro Italiano Veicoli Storici promuove, dunque, la formulazione di una normativa nazionale coerente –  o almeno l’implementazione di linee guida indicative, valide per tutto il territorio nazionale, come già succede in altri ambiti. Questo provvedimento avrebbe come risultato una semplificazione della materia per le autorità amministrative e soprattutto per gli appassionati di veicoli storici, che in questo modo saranno sollevati almeno in parte da un’altra incombenza burocratica.

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