Bollo auto non pagato: quali sanzioni si rischiano

M Magarini
Bollo auto

Il bollo auto non pagato comporta sanzioni, che di volta in volta aumentano con l’inottemperanza a quanto rappresenta un obbligo sancito dal legislatore nazionale. Nonostante il compito di procedere alla riscossione sia di pertinenza regionale (o dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) i principi guida sono dettati dall’autorità centrale.

Bollo auto non pagato: le punizioni per i trasgressori

Bollo Auto e Soldi

Il bollo auto rappresenta una tassa automobilistica che compete ai soggetti in possesso di un veicolo, iscritto al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Di norma, deve essere pagato regolarmente ogni anno, anche se sussistono delle eccezioni. Avendo potere di esprimersi in merito, certe amministrazioni regionali concedono delle esenzioni a soggetti ritenuti meritevoli di tutela. La forma più comune è quella accordato per stimolare la transizione ecologica. I mezzi ibridi, ma soprattutto quelli elettrici possono essere  promossi con provvedimenti ad hoc. Non esiste una regola assoluta, valida in ogni zona d’Italia.

Al contrario, vige un’autonomia (sebbene parziale) degli enti locali, dunque vi suggeriamo di consultare il sito ufficiale di vostro interesse. Ognuno fissa delle precise direttive ed è davvero il caso di mettersi in regola. Innanzitutto, ce lo dovrebbe imporre una questione di educazione civica, per rappresentare dei cittadini modelli. Ma, al di là di ciò, conviene rispettare alla legge perché ormai è sempre più complicato sfuggire al contratto delle autorità. E, qualora si venga beccati in fallo, le misure a disposizione delle istituzioni rischiano di essere davvero elevati. Si corre il serio pericolo di lasciarci andare poi ai rimpianti, in quanto viene adottato il pugno duro.

Le manovre tese a dissuadere dall’adozione di certi comportamenti risultano parecchio severe, specialmente trascorsi diversi mesi dal periodo in cui sarebbe toccato assolvere all’onere. Se in un frangente iniziale l’approccio è in fondo abbastanza morbido, con le reiterate violazioni alla normativa nazionale capita di incorrere in punizioni esemplari.

Bollo auto non pagato: come aumentano le pene

Dapprima, il bollo auto non pagato comporta delle sanzioni di natura amministrativa. Detta in parole povere, si incorre in multe, il cui importo è destinato ad aumentare con il passare del tempo. Il rincaro avviene in parallelo al decorrere dei giorni. Così, se nei primi giorni in seguito alla sopraggiunta scadenza, la somma da versare in aggiunta è piuttosto contenuta, la situazione precipita nel prosieguo. Almeno in questa fase è consentito circolare in strada e non ci saranno punizioni supplementari se fermati a un posto di blocco. Allo stesso modo, i punti della patente rimangono illibati: non si scalerà nulla, come previsto dal testo vigente.

Ora, l’eventuale bollo non pagato comporta una sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo entro il 14° giorno oltre la soglia di tolleranza. Ergo, assolvere all’onere al settimo giorno costa un esborso extra dello 0,7 per cento, al 14° uno dell’1,4 per cento. Chi risana la sua posizione nel periodo compreso tra il 15° e il 30° giorno è tenuto a versare l’1,5 per cento.

Non fa, perciò, alcuna differenza a livello economico effettuare, ad esempio, la prestazione il 18° o il 24° giorno. Il conto lievita per il periodo successivo, che va dal 31° al 90° giorno: qui viene applicato l’1,67 per cento. Infine, dal 91° a un anno cresce al 3,75 per cento. A questo punto, in caso di ripetuta violazione, si sarà chiusa la finestra per il ravvedimento operoso. La sanzione da corrispondere sarà, pertanto, pari al 30 per cento della tassa di proprietà. E per ogni semestre di ritardo lieviteranno gli interessi di mora dello 0,5 per cento.

La fase due

La continua violazione conduce alla fase due, nella quale l’ente titolare del credito batte cassa attraverso un avviso di accertamento. L’organo avente diritto non è identico per tutti. Difatti, la quasi totalità delle Regioni se ne occupa in prima persona, fatta eccezione per la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia. Inoltre, le Province autonome di Trento e Bolzano gestiscono direttamente il gettito. La consegna dell’avviso può avvenire con la posta raccomandata o fisicamente da un rappresentante. Dal momento di inoltro (e non dalla ricezione) il conducente è chiamato ad assumere una decisione entro i 60 giorni seguenti. Si trova davanti a una biforcazione:

  • paga il bollo auto non pagato con annesse sanzioni;
  • presenta ricorso.

Nel secondo scenario l’ente da interpellare è la Commissione Tributaria provinciale. Talvolta, la pretesa dell’ente incaricato si fonda su presupposti errati. Una circostanza tipica è quella in cui la vettura è passata di mano, ma il nuovo proprietario non ha comunicato l’operazione al Pubblico Registro Automobilistico. Dal momento in cui la cessione è stata finalizzata per il bollo non pagato negli anni seguenti le sanzioni gravano su chi ha il possesso della macchina. La tassa in questione è, infatti, di proprietà e lo abbiamo fin da subito sottolineato. Ovviamente, il concetto trova applicazione per gli anni pregressi: sarà il vecchio possessore a rispondere del mancato saldo nel periodo figurava tra i suoi averi.

Come difendersi

Passaggio di proprietà auto soldi

Se l’insoluto persiste al termine dei 60 giorni l’ente titolare del credito manda avviso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione di prendersi a carico della questione. Spetterà all’AdE muoversi in maniera coattiva per avere la somma. È altamente improbabile che la cartella esattoriale venga spedita nel giro di breve. Al contrario, servono mesi o addirittura anni prima che ciò avvenga. E qui si apre un altro capitolo degno di particolare rilievo. Difatti, in conformità al Codice civile, sussiste la prescrizione.

Tale termine identifica un istituto giuridico, stando al quale un soggetto può godere di un diritto entro un limite. Laddove non venga rispettato allora perderà la possibilità di esercitarlo. Al di là del Piemonte (per cui si parla anche di 5 anni, in un contenzioso tuttora poco chiaro), la prescrizione del bollo è di tre anni per l’intera penisola. Il triennio decorre dall’anno successivo all’anno di insoluto. Supponendo di aver saltato il 2020, la cartella esattoriale potrà essere fatta partire entro il 31 dicembre del 2023.

Se l’invio avverrà dal 1° gennaio 2024 in poi allora la cartella sarà annullabile, previa apposita richiesta dell’automobilista. Non sussiste nessun meccanismo automatico, bensì spetta a costui segnalare la scadenza alla Commissione Tributaria provinciale. Dovrà provvedervi entro e non oltre i 60 giorni dalla data di inoltro, pena la conferma della misura a suo carico. In precedenza, avrà comunque il compito di effettuare la cosiddetta mediazione tributaria. Non si tratta di altro che di una segnalazione all’ente titolare del credito dell’errore commesso, affinché proceda all’annullamento. Se nell’arco dei 90 giorni successivi non arriva nessun tipo di risposta allora il proprietario della macchina avrà facoltà di procedere allo step successivo.

Inizialmente, quando ancora non si è espletata la mediazione tributaria e il ricorso alla Commissione tributaria provinciale, esiste un ulteriore strumento applicabile. Ci riferimento al ricorso in autotutela, dove, attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno, si fa domanda di annullamento al titolare del credito. Di solito, una replica giunge nel giro di 30 giorni, tuttavia non sussiste alcun obbligo.

Poiché non comporta nessun fermo alla decorrenza del termine vi consigliamo di prestare bene attenzione. I limiti sopra enunciati rimangono in vigore e l’unica strada per vedersi riconosciuti i propri diritti è di recitare un ruolo attivo. Consentire agli eventi di “fare il loro naturale corso” significa precludersi ogni possibilità di difesa, malgrado la legge dia ragione. In caso di titubanza (e di sufficienti disponibilità economiche) potreste fare domanda per un servizio di assistenza legale a un bravo professionista. Vi saprà seguire in ciascuna delle fasi del procedimento.

Non pagare la cartella esattoriale dà diritto alla controparte di eseguire il pignoramento o il fermo amministrativo il veicolo. Se sono passati tre anni consecutivi di inottemperanza allora si rischia pure la cancellazione del mezzo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

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