Cosa fare in caso di incidente stradale: tutte le pratiche

M Magarini
Incidente d'auto

Ovviamente, sarebbe meglio se non capitasse mai. Ma prendere le informazioni su come comportarsi in caso di incidente stradale può risultare di notevole aiuto. Nel caso in cui si finisca, infatti, coinvolti in un sinistro sapresti esattamente quale procedure seguire. Quali sono le accortezze da prendere in merito? Come non lasciarsi cogliere di sorpresa dall’imprevisto? In che modo ottenere il risarcimento, laddove la colpa sia dell’altro conducente? Ecco ogni passaggio da rispettare.

Innanzitutto, una volta accertato che non ci siano feriti per cui occorre chiamare subito soccorsi e vigili (a maggiore ragione vi siano dei dubbi circa le effettive responsabilità), bisogna denunciare l’incidente stradale alla propria impresa RCA e comunque entro un limite pari o inferiore a tre giorni. Compila e spedisci il modello di constatazione amichevole (CAI/CID): è possibile provvedervi pure in assenza di modulo blu, che rimane, tuttavia, il metodo più semplice.

Attraverso la procedura di indennizzo diretto, la parte colpita, avente ragione in maniera totale o parziale, presenterà domanda di risarcimento danni per incidente stradale direttamente alla sua compagnia assicurativa, la quale andrà a rivalersi su quella del guidatore reo di aver provocato l’evento.

Comunque, presta bene riguardo, poiché sussiste dei requisiti essenziali:

  • scontro avvenuto in Italia;
  • mezzi entrambi immatricolati e con copertura Rc Auto;
  • l’assenza di lesioni fisiche gravi, cioè sopra i 9 punti di invalidità.

Ma non finisce qui. Un presupposto chiave è poi l’adesione delle imprese alla convenzione C.A.R.D.: mentre tutti gli operatori della nostra penisola autorizzati a prestare servizio vi provvedono, lo stesso non riguarda le imprese estere. In tal senso, l’IVASS mette a disposizione sul suo l’elenco delle compagnie estere abilitate a operare lungo il territorio e si puntualizza se l’impresa aderisce o meno alla convenzione C.A.R.D. Che diverrà un obbligo a partire dal 1° gennaio 2023, in rispetto delle direttive emanate dalla Legge sulla concorrenza.

Incidente stradale: iter ordinario

Incidente auto

Negli scenari restanti – recita il sito Altroconsumo – il procedimento appena indicato non può essere osservato. I passaggi devono essere applicati laddove il sinistro abbia riguardato almeno tre veicoli o siano state provocate delle gravi lesioni fisiche.

Il soggetto leso dall’incidente stradale ha l’onere di avanzare la domanda di risarcimento alla compagnia del responsabile dell’accaduto. Invece, i terzi hanno il compito di chiamare in causa il proprio assicuratore.

Se i sinistri hanno unicamente comportato dei danni a cose è necessario fornire il nome di eventuali testimoni presenti sul luogo in occasione dell’incidente stradale durante la relativa denuncia o alla prima formale compiuta verso l’impresa RCA. In caso contrario quest’ultima ha la possibilità di richiederli, entro 60 giorni dalla denuncia, con una raccomandata a/r, affinché il cliente abbia occasione di fornire le specifiche assenti. Superata tale soglia, si corre, infatti, il rischio di ritrovarsi con la prova testimoniale addotta ignorata poiché inammissibile.

Una serie di fattori influisce sui tempi e le modalità di risarcimento. Per procedere alla stima dell’importo a cui si ha diritto dopo un incidente stradale, è essenziale effettuare una distinzione tra:

  • i danni arrecati alla persona;
  • i danni arrecati alla vettura.

La compagnia Rc Auto ha 30 giorni di tempo per inoltrare una proposta di risarcimento a causa dell’evento. Questo almeno nella circostanza in cui i guidatori abbiano siglato il modulo blu. Altrimenti, la deadline per mettere sul tavolo una proposta economica sono pari al doppio, cioè 60. Qualora, però, la persona al volante abbia subito danni fisici, le tempistiche salgono a 90 giorni.
Nel misurare i danni inflitti al veicolo per via dell’incidente stradale, va contemplata ogni voce di spesa richiesta per riportare il mezzo in condizioni accettabili.

Se l’entità del danno risultasse superiore a quello del mezzo stesso, il risarcimento assegnato al titolare corrisponderà al limite della somma assicurata. Per una più agevole comprensione, ipotizziamo che il valore commerciale riconosciuto alla vettura sia di 8 mila euro. Ebbene, se per riportare l’autovettura alle condizioni precedenti allo scontro fosse preventivato un esborso di 10 mila euro, il massimo ottenibile sarà di 8 mila euro.

Com’è ovvio che sia, il calcolo esatto del danno spetterà a un professionista. Successivamente all’incidente stradale, un perito redige un rapporto completo, in cui segnala l’importo da corrispondere alla parte lesa. Il calcolo eseguito nella perizia include, di solito, i documenti emessi dall’officina di fiducia, dal preventivo alle vere e proprie fatture. Generalmente, non sussisteranno complicazioni nel recarsi presso un’officina convenzionata con la compagnia Rc Auto per eseguire gli interventi del caso a seguito dell’incidente stradale.

Il capitolo relativo ai danni fisici implica un’analisi a sé stante, sicché vanno sempre legati al danno biologico. Che sia di natura temporanea oppure permanente, esprimersi a tal proposito è affare del medico legale. In primo luogo, procederà a valutare la documentazione sanitaria. In seconda istanza effettuerà una visita personale al soggetto leso dall’incidente stradale per stabilire l’entità del danno permanente in misura percentuale, nonché il periodo di decorso della malattia. La valutazione non sarà arbitraria, bensì esistono delle tabelle apposite, riportanti, in percentuale, il punteggio corrispondente a un dato tipo di lesione. Scendendo nel dettaglio, la stima del medico avviene in relazione a due fattori:

  • il danno biologico;
  • l’età dell’interessato.

Più i valori delle due voci saranno alti e maggiore sarà la liquidazione.

Incidente auto

Il danno biologico è distinguibile in:

  • inabilità temporanea;
  • inabilità permanente.

Inabilità temporanea

Com’è facile intuire, l’incapacità dell’assicurato a svolgere le sue mansioni è limitata nel tempo. Spetta al medico determinare la tipologia e la gravità della lesione, totale o parziale. Si parla di inabilità temporanea totale quando il soggetto, uscito malconcio dall’incidente stradale, non è in grado di svolgere alcun genere di occupazione. Altrimenti si qualificano gli estremi di quella parziale. L’erogazione del risarcimento non sempre ha luogo, nella circostanza in cui la persona percepisca regolarmente le retribuzioni.

Inabilità permanente

L’invalidità permanente scatta laddove le menomazioni fisiche arrecate al soggetto siano di una gravità tale da avere ripercussioni sul resto della vita. E, pertanto, cure o terapie non sono sufficienti a eliminare del tutto le conseguenze dell’incidente stradale. I danni inferiori a 9 punti percentuali, vale a dire di entità lieve, danno accesso alla liquidazione purché accertabili da esami clinico strumentali o visivamente (ad esempio, attraverso le cicatrici). Alla luce di ciò, il suggerimento è di sottoporsi alle analisi di rito, che possano consentire di definirne gli esiti, allo scopo di vedersi riconosciuta la somma spettante.

Comunque, la disciplina è in continuo aggiornamento e la componente umana, nello specifico il grado di preparazione ed esperienza sia del medico legale sia degli avvocati, gioca un ruolo cruciale. Una volta provveduto a sostenere ciascun passaggio, inoltrato il modulo blu, sottoposta domanda di liquidazione del danno, ricevuta la proposta dall’altra compagnia e accettata si percepisce la somma, la questione termina.

O almeno è lo scenario ideale. Perché la cifra stanziata dall’impresa della controparte potrebbe non essere ritenuta congrua e dunque rifiutata. In tale situazione bisognerebbe tenere con sé la cosiddetta “accettazione a titolo di acconto per maggior danno”, in pratica di trattenere l’importo incassando l’assegno per poi rifarsi sotto con una nuova proposta da avanzare all’impresa assicuratrice.

Invece, la mancata risposta della compagnia o una risposta non soddisfacente deve condurre alla strada di una procedura di conciliazione e poi di ricorso al giudice. Se il valore del contenzioso è pari o inferiore a 15 mila euro si può procedere con la conciliazione paritetica, altrimenti c’è la negoziazione assistita.

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