Fake mail truffa: “Devi pagare una multa da Codice della Strada”

Walter Gobbi
fake mail truffa

La Polizia Locale di Genova mette in guardia. Occhio alle fake mail truffa. Dicono: “Devi pagare una multa da Codice della Strada”. Invece è un modo per rubare soldi. Sono mail precise, con verbale, indicazione della norma, articolo, comma. Tutto dettagliato minuziosamente. Un inganno perfetto.

Fake mail truffa: cosa succede

Il messaggio che sta arrivando a diversi genovesi è una truffa. Siccome ha successo, allora le bande di truffatori stanno già allargandosi altrove in Italia. La comunicazione, con tanto di logo, verbale di infrazione e richiesta di pagamento, è già arrivata ad almeno sette persone.

Alla finta mail (polizialocalegenova@ddns.net) è allegato un link: rimanda a un sito Internet che nulla ha a che fare con la polizia e grazie al quale i soldi vengono inviati ai truffatori.

Le prime denunce sono arrivate da persone non residenti a Genova e che non erano state nel capoluogo ligure nel giorno della presunta infrazione del codice della strada.

Se doveste ricevere una mail del genere, non pagate nulla e segnalate alle Forze dell’ordine in modo da intervenire subito.

Le possibili notifiche

A volte, la multa viene data in mano al guidatore: contestazione immediata. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata? Il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro 90 giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore. O, quando questi non sia stato identificato, al proprietario. Arriva la busta verde a casa.

Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all’intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell’intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell’articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall’interessato.

Se l’effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati è identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro 90 giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione.

Per i residenti all’estero? La notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 196 entro cento giorni dall’accertamento della violazione.

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