Censimento autovelox senza omologazione: il caos aumenta

Prima del censimento autovelox regnava l’incertezza: ora la confusione aumenta, anche per l’assenza dell’omologazione.
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Gli autovelox senza la necessaria omologazione, che fanno multe a rischio annullamento, avevano toccato il fondo: ora, col censimento dei rilevatori voluto dal ministero delle Infrastrutture, il caos aumenta. Anzitutto, il censimento è condizione necessaria ma non sufficiente affinché i verbali siano leciti. Secondo, senza decreto di omologa del ministero delle Imprese, non può esserci omologazione: pertanto le contravvenzioni erano e sono soggette a ricorso da parte dei multati in base al sacro articolo 142 comma 6 del Codice della Strada. È la legge, innanzi alla quale i Comuni sono tenuti a fare un passo indietro.

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Censimento autovelox: confusione epocale

Cosa dice il censimento? Nessuno lo sa con precisione. Ci sono denominazioni ridotte a codici interni come Polizia Locale senza indicare di quale Comune, sigle ND o PL al posto del nome dell’ente gestore della strada. Abbiano i decreti zero “0”, i trattini, la parola “nessuno” in maiuscolo, date “00/00/0000”, numeri seriali di Excel. Qui dentro ci sono crateri, tali da rendere la situazione solo molto più complicata. Non si capisce più niente. Sarebbe questo il modo dei gestori delle strade di fare sicurezza stradale e di essere trasparenti? Si trovano codici al posto del nome dell’ente. Esistono righe dove le caselle principali sono riempite con trattini. Come si fanno così le verifiche sugli strumenti? E comunque, quand’anche il censimento fosse perfetto, serve l’omologazione con decreto del ministero delle Imprese.

Parola ai giudici della Cassazione

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Ma davvero qualcuno vuole essere superiore alla legge e saperne più della Cassazione? Sentiamo gli Ermellini con Ordinanza 10505/2024. C’è una lettura strettamente letterale del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’articolo 142 del Codice della Strada. In particolare, vengono richiamati: il comma 1, che consente l’accertamento delle violazioni mediante dispositivi “debitamente omologati”; il comma 6, che attribuisce valore probatorio alle risultanze delle “apparecchiature debitamente omologate”. Secondo la Corte, l’uso esclusivo del termine “omologazione” costituisce un indice della volontà del legislatore di distinguere tale procedura dall’approvazione, nonostante quanto previsto da prassi e circolari. Prima c’è la legge: sotto, le circolari e la prassi. Si chiama gerarchia delle fonti. Ogni eventuale differenza deve essere risolta a favore della norma primaria, con conseguente disapplicazione dell’interpretazione che equipara approvazione e omologazione.

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Roulette russa dei ricorsi

Come sempre resta l’incertezza della giurisprudenza. Dopo il Codice della Strada e la Cassazione, magari si troveranno ancora ordinanze prefettizie e sentenze dei Giudici di Pace che confermano le multe. Siccome non tutti i cittadini hanno tempo e denaro per andare a vincere innanzi alla Cassazione, si resta in una sorta di zona misteriosa. Una roulette russa dei ricorsi, con molte vittorie e qualche sconfitta. Questo per quanto riguarda tutte le multe da velox date di recente o che verranno date in futuro. Ci sarebbe un discorso su 33 anni di verbali appioppati da velox non omologati. Ci sarebbe da discutere di danno erariale per utilizzo di strumenti non debitamente omologati in base al decreto di omologazione del ministero delle Imprese. Chissà mai che un’associazione dei consumatori non metta in piedi nei prossimi mesi una class action clamorosa per tutte le contravvenzioni in seguito a un impiego massivo di strumenti illeciti.