Il censimento autovelox non cambia niente: multe nulle senza omologazione

Adottato il decreto sul censimento degli autovelox. Ma – senza omologazione – le multe sono nulle.
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Novità sugli autovelox, come si evince dall’immagine ironica. Con decreto dirigenziale 305 del 18 agosto 2025, il ministero delle Infrastrutture, sentito quello dell’interno, ha dato attuazione a quanto previsto dalla Legge 105: l’obbligo a carico delle amministrazioni e degli enti da cui dipendono gli organi di Polizia Stradale di trasmettere i dati relativi alle apparecchiature per l’accertamento della violazione dei limiti di velocità. Questa sarebbe la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi. Comunque, c’era, resta e ci sarà il problema omologazione. Manca il decreto del ministero delle Imprese sull’omologazione prevista dall’articolo 142 del Codice della Strada: senza omologa, multe nulle.

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Omologazione autovelox, oppure verbali da cancellare

C’è poco da fare. O si trova la soluzione dell’omologa, o non bastano decreti d’ufficio né censimenti né l’eliminazione dei velox per fare cassa. Occorre l’omologa, più la taratura imposta dalla Corte Costituzionale nel 2015. Serve insomma che i velox controllino con la massima precisione la velocità, dando solo le multe giuste a chi davvero corre troppo. L’approvazione non basta: è una procedura facile, rapida e ultra low cost. Serve l’omologa, procedura difficile, lenta, complessa e cara. Ai fini dell’avvio operativo della piattaforma telematica, il decreto acquista efficacia dalla data indicata con successivo provvedimento del Direttore Generale per la Motorizzazione 

Adottato il decreto sul censimento degli autovelox. Ma - senza omologazione - le multe sono nulle.

Censimento autovelox: utile, non risolutivo

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Dopo aver recato specifiche definizioni, il decreto stabilisce che la piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi o sistemi è istituita presso il centro elaborazioni dati della Direzione generale per la Motorizzazione. Tutto utile: per la trasparenza. Sì agli autovelox per la sicurezza, no a quelli per fare cassa e ripianare i debiti dei Comuni. Ma il guaio omologazione, che esiste dal 1993 e che la Cassazione ha riportato alla ribalta nel 2024 e nel 2025 con una decina di ordinanze, permane.

Quali dati

Gli organismi destinatari dell’obbligo possono accedere alla piattaforma telematica al fine di comunicare i dati direttamente, o per conto di altri soggetti, nei limiti delle rispettive competenze.  A seguito dell’accesso alla piattaforma telematica, che avviene tramite il Portale dell’Automobilista o il Portale del Trasporto, mediante utilizzo di credenziali rilasciate dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione, le amministrazioni e gli enti competenti, devono procedere all’acquisizione e compilazione dell’apposito documento. 

Cosa inserire?

  • La denominazione dell’organismo che trasmette i dati; 
  • il codice dell’amministrazione o dell’ente competente, rilasciato dal centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione; 
  • il codice catastale dell’organismo per il quale l’amministrazione o l’ente competente trasmette i dati, ove applicabile; 
  • gli estremi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di approvazione o estensione del dispositivo o sistema; 
  • il tipo di dispositivo o sistema; 
  • la marca del dispositivo o sistema, che corrisponde al titolare dell’approvazione; 
  • il modello del dispositivo o sistema, riportato nel decreto di approvazione; 
  • la versione del modello del dispositivo o sistema, se presente nel decreto di approvazione; 
  • il numero di matricola
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Ricevuta la comunicazione, la piattaforma telematica pubblica i relativi dati sul portale istituzionale del ministero attraverso l’interoperabilità tra la piattaforma telematica e il sito, al fine di garantirne la consultazione. 

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