Il Passo Giau è un sublime valico alpino delle Dolomiti, posto a oltre 2.200 metri in provincia di Belluno, che mette in comunicazione Colle Santa Lucia e Selva di Cadore con Cortina d’Ampezzo, ma è noto anche per l’autovelox dei record. Una macchinetta campione d’incassi e che sino ad aprile 2024 pareva imbattibile. Ma poi è arrivata la Cassazione a ribadire un principio sacrosanto, confermando quanto dice l’articolo 142 del Codice della Strada dal 1992: autovelox valido solo se omologato, l’approvazione non basta. Per l’omologa, serve un decreto, che non c’è. Lo si attende da 33 anni.
Pertanto tutti i velox sono non omologati e tutti danno multe non valide, stando alla tesi prevalente. Ora, un Giudice di Pace ha annullato due multe da autovelox del Passo Giau, perché Altvelox s’è preso la briga di fare ricorso per conto di un associato: bisogna rivolgersi al magistrato competente per zona.
Autovelox non omologato: che sconfitta per il Comune
Il Comune di Colle Santa Lucia perde male: due verbali emessi dall’autovelox fisso del Passo Giau. Per la cronaca, il sanzionato sostiene che stava rispettando il limite di velocità. Ma la Cassazione ha ribadito più volte che le apparecchiature senza omologazione non possono costituire prova legale. L’apparecchio usato a Passo Giau ha una approvazione, che per le circolari ministeriali è sufficiente. Ma la legge è gerarchicamente superiore alla circolare: vale il Codice della Strada, e vale la Cassazione.
In realtà, le contestazioni erano numerose
- Niente omologa.
- Mancata verifica di funzionalità.
- Strada non idonea. Stando ad Altvelox, la Provinciale 638 è classificata come extraurbana secondaria, ma priva delle caratteristiche minime (banchine idonee, sicurezza strutturale).
- La Prefettura di Belluno avrebbe “autorizzato l’impianto senza alcun dato dell’Osservatorio provinciale che dimostri un elevato tasso di incidenti”.
- Mancanza del Piano del Traffico imposto dall’articolo 36 del Codice della Strada, strumento obbligatorio per la pianificazione della sicurezza stradale.
Il Prefetto dice sì
Col decreto 1267/2015 Area III del 18.06.2025, il Prefetto di Belluno ha rinnovato tutti gli autovelox nella Provincia di Belluno come quello al Comune di Colle Santa Lucia, il proprio assenso all’installazione e utilizzo del rilevatore elettronico sulla S.P. 638 al Km. 11+440 lato destro. Questo dopo le ordinanze della Cassazione.

Il Giudice di Pace dice no
A dimostrazione che il diritto delle multe stradali è incerto, con la sentenza depositata il 22 luglio 2025 (R.G. 56/2025), il Giudice di Pace di Belluno ha accolto il ricorso contro i verbali elevati dal Comune di Colle Santa Lucia tramite l’autovelox del Passo Giau. Il Giudice Fabrizio Schioppa ha riconosciuto l’illegittimità delle rilevazioni in quanto effettuate con un apparecchio privo di omologazione, ribadendo i principi già affermati dalla Corte di Cassazione (ordinanze 10505/2024 e 20913/2024 fra le tante). In quanto “l’approvazione non è equiparabile all’omologazione” e che soltanto quest’ultima, rilasciata dal ministero delle Imprese (ex Sviluppo economico, cui il Codice della Strada si riferisce), può garantire la precisione e la legittimità delle rilevazioni.
Come fare ricorso contro gli autovelox per mancata omologazione
Controllare la data di notifica della multa a casa. I termini per presentare ricorso sono: al Prefetto 60 giorni; al Giudice di Pace 30 giorni. Valutare solo il secondo, per avere maggiori possibilità di vincere. Non pagare la sanzione, perché il versamento equivale ad ammettere la colpa e impedisce l’opposizione. In caso di rigetto dal ricorso da parte del Giudice di Pace, non rischi il raddoppio della multa. Svantaggi? Contributo unificato di 43 euro per multe fino a 1.100 euro e tempi della giustizia ordinaria possono essere più lunghi. Presentare ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente, ovvero quello della zona in cui si è verificata la presunta infrazione. Vivendo a Napoli, e con la violazione in quel di Belluno, è qui che ci si oppone.
Nel ricorso, scrivere che tutte le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere omologate dal ministero delle Imprese. L’omologazione attesta che il modello rispetta le specifiche tecniche e costruttive. Oltre all’omologazione, tutte le apparecchiature di misurazione devono essere sottoposte a taratura periodica almeno una volta l’anno. Lo dice la Cassazione con ordinanza 10505/2024.
E la taratura?
Il verbale di contravvenzione deve contenere gli estremi della taratura annuale (data taratura ed ente che l’ha eseguita). La mancanza di queste indicazioni o la mancata taratura rende il verbale nullo. Lo dice la Corte Costituzionale con sentenza 113/2015.
Modalità di ricorso
Deposito diretto presso la Cancelleria del Giudice di Pace territorialmente competente o raccomandata A/R o (se la Cancelleria accetta depositi via PEC) Posta Elettronica Certificata Documenti da allegare? Originale e almeno 3 copie del ricorso, riginale del verbale di contravvenzione (conservane una fotocopia per te), opia del documento d’identità del ricorrente, ricevuta del pagamento del contributo unificato. Si può iniziare così:
“Il sottoscritto ricorre avverso il verbale di cui in epigrafe per i seguenti motivi di fatto e di diritto. Il verbale in oggetto non riporta gli estremi della certificazione di taratura periodica annuale dell’apparecchiatura Autovelox [specificare modello se conosciuto] con la quale è stata rilevata l’infrazione”. Poi il riferimento a Cassazione e Corte Costituzionale.