Sacrosanta decisione del Prefetto di Perugia: nulla la multa da autovelox non omologato, riferisce Altvelox. Così, si segue il principio della legge (articolo 142 del Codice della Strada), ribadito una dozzina di volte dalla Cassazione. C’è un qualcosa di clamoroso: la Prefettura, correttamente, non segue le linee guida non vincolanti su come i verbali possano essere confermati richiamando un parere dell’Avvocatura dello Stato. Lo dice il Protocollo M_IT PR_PGUTG 00026658 15/09/2025 Arca III. E sarà nulla anche col censimento.
Multa da autovelox non omologato: è nulla, c’è poco da fare
Con direttiva 995 del marzo 2025, il ministero dell’Interno forniva le linee guida per la difesa nei ricorsi equiparando omologazione ad approvazione in base a una circolare. Che però è di rango inferiore rispetto alla legge, ossia al Codice della Strada, come conferma la Cassazione. Così come inferiore è un parere: lo dice il nome stesso, “parere”. Non legge. Sentiamo l’Avvocatura: ha prospettato, con parere espresso in data 18 dicembre 2024, la sostanziale piena omogeneità e identità tra le procedure tecnico-amministrative che sono alla base sia dell’omologazione sia dell’approvazione.
Chiaro che dietro ci siano interessi colossali con proventi, appalti, sub appalti, notifiche, noleggi, percentuali. Questo non ci interessa. Ci preme solo sottolineare che solo un autovelox tarato almeno una volta l’anno e omologato fa multe lecite: sì alle misurazioni precise al millimetro.
Cosa dice il Prefetto, impeccabile
- Un eventuale giudizio dinanzi al Giudice di Pace potrebbe condurre l’amministrazione a soccombenza tenuto conto dell’attuale indirizzo della Suprema Corte in materia: 10505 del 18.04.2024, 20913 del 24/07/2024, 20492 del 24.07.2024 e da ultimo ordinanze 13996 e n. 13997 del 26/05/2025.
- Sussiste l’illegittimità dell’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato.
- La preventiva approvazione del dispositivo non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione normativamente prescritta, trattandosi di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.

I punti da evidenziare nel ricorso per vincere
- Non si discute tanto la violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada: non avete la prova per dimostrare la vostra velocità.
- Richiamate la norma che disciplina l’uso degli autovelox. Affermate che l’apparecchio utilizzato per l’accertamento era solamente approvato ma non in possesso della necessaria omologazione ministeriale.
- Sottolineate che, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione (citare le sentenze, come quelle menzionate nel testo: 10505/2024, 20913/2024, 13996/2025, 13997/2025), l’approvazione e l’omologazione sono atti amministrativi distinti e che l’uno non può sostituire l’altro.
- Aggiungete che, di conseguenza, l’accertamento è illegittimo e il verbale è nullo in quanto eseguito con un dispositivo non conforme al dettato normativo.
- Concludete che, per l’omologazione, serve il decreto di omologazione del ministero delle Imprese. Che non c’è. Lo si attende dal 1993.
Ma c’è la certezza di vincere il ricorso? No. In materia di Codice della Strada e regole della circolazione, le interpretazioni sono tante e tali che la vittoria è solo probabile dal Giudice di Pace nella zona dove è avvenuta la presunta infrazione. Era, è e sempre sarà così in fatto di autovelox.