Decreto autovelox Salvini: 8 rivoluzioni e una bufala

Ippolito Visconti Autore News Auto
Il decreto autovelox è in Gazzetta Ufficiale: una misura di due ministeri, Infrastrutture e Interno. Entrerà in vigore il 12 giugno. Porta 8 rivoluzioni. 
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Il decreto autovelox è in Gazzetta Ufficiale: una misura di due ministeri, Infrastrutture e Interno. Entrerà in vigore il 12 giugno. Lo ha fortemente voluto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: “Basta fare cassa sulle pelle degli automobilisti e basta multe selvagge. I rilevatori saranno installati solo per prevenire incidenti”. Gli autovelox andranno utilizzati in sicurezza dove effettivamente serve e non come ulteriore tassa, spiega Salvini: sì quindi vicino a una scuola, un asilo o un ospedale, no ai dispositivi trappola senza reali esigenze di sicurezza. Il decreto porta 8 rivoluzioni

Uno. I Comuni non potranno più decidere da soli dove usare gli autovelox. Servirà il coordinamento con gli altri enti della provincia e con l’amministrazione provinciale: così, zero duplicazioni e sovrapposizioni. La storia cambia parecchio, tutto più difficile.

Due. Su strade extraurbane secondarie e urbane, gli autovelox potranno essere messi purché siano rispettati tre requisiti. Primo: elevata incidentalità da velocità nel quinquennio precedente. Secondo: impossibilità di contestare immediatamente la violazione sul posto. Terzo: velocità dei veicoli in transito mediamente superiore ai limiti consentiti. Sì ai velox solo se servono per davvero.

Tre. Tranne in casi molto rari, in città zero autovelox se il limite è inferiore a 50 km/h. Fuori città zero velox dove il limite è di oltre 20 km/h inferiore a quello massimo previsto dal Codice per il tipo di strada. Su extraurbane principali (limite di 110 km/h), velox ok se il limite è di almeno 90 km/h. No alle trappole: limiti bassissimi per fare cassa.

Quattro. Sulle extraurbane, tra il segnale che impone il limite di velocità e il velox, dovrà esserci almeno un km. In città, la distanza non potrà essere inferiore a 200 metri sulle urbane di scorrimento e a 75 metri altrove. Obbligo di preavviso: chi guida deve vedere tutto e bene. Ricordiamo inoltre che i velox fissi, tranne in autostrada, sono disciplinati dai Prefetti.

Cinque. Tra due velox mobili dovranno esserci almeno 4 km sulle autostrade, 3 km sulle extraurbane principali, ma un km sulle extraurbane secondarie e sulle urbane di scorrimento, e infine 500 metri sulle strade di quartiere e urbane locali. No alle multe seriali da bombardamento di velox mobili. Il decreto ammette gli autovelox “mobili” senza contestazione immediata solo nei casi in cui non sia possibile collocare postazioni fisse o mobili. E comunque dovranno comunque essere riconoscibili, come dicono il Codice della strada e decine di circolari. Basterà il decreto a far finalmente rispettare la legge? Ora se un Comune non osserva le prescrizioni, cosa accadrà? Quali controlli da parte di autorità superiori? Perché di regole ce n’erano già tantissime, disattese, senza conseguenze per gli enti locali e i loro responsabili che non le osservavano.

Sei. Per i Tutor, su autostrade, extraurbane principali ed extraurbane secondarie la distanza tra i portali d’ingresso e uscita dovrà essere di almeno un km, e di almeno 500 metri sulle urbane di scorrimento. No agli agguati.

Sette. Le spese di accertamento devono essere documentate al centesimo: sono escluse quelle sostenute per l’impiego delle apparecchiature. C’è un limite a tutto. Se no i costi lievitano a danno del guidatore.

Otto. Comuni e province avranno 12 mesi per buttare via i velox illegali.

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La fake news sui velox

Attenzione: molti siti dicono che ora, con questo decreto, tutti i velox sono omologati e fanno multe lecite. No. I velox dei Comuni erano e restano non omologati e fanno multe nulle, come dice la Cassazione. È un momento orribile per i Comuni. Devono spegnere gli autovelox non omologati perché fanno verbali nulli, e devono eliminare gli autovelox non conformi dal decreto Salvini: panico diffuso fra gli enti locali. Restano ferme le eventuali prescrizioni e modalità di rilevamento contenute nei provvedimenti di approvazione o di omologazione dei dispositivi o sistemi impiegati. L’autovelox a funzionamento manuale è un dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, richiede necessariamente la presenza dell’operatore per l’installazione. Il velox automatico è un dispositivo che, in base alle condizioni di approvazione od omologazione, funziona in modo automatico.

Massima trasparenza nell’uso dei velox

Durante tutte le fasi di installazione e funzionamento devono essere rispettate integralmente le condizioni contenute nel manuale d’uso dei dispositivi utilizzati e le prescrizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione dei medesimi. Ai fini di un corretto uso dei dispositivi di misurazione della velocità, gli organi di Polizia stradale che ne hanno la responsabilità e la gestione devono provvedere alla loro corretta manutenzione, in base alle condizioni contenute nei decreti di approvazione o di omologazione e nei manuali d’uso e manutenzione che ne costituiscono parte integrante. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono svolte dal titolare del decreto di approvazione o di omologazione oppure da soggetti terzi delegati dal titolare.

Multa da autovelox a casa: ecco quando sarà possibile

Le Forze dell’ordine devono fermare sul posto quando controllano con l’autovelox. Possono inviare la multa a casa se c’è la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico. Si tiene conto, tra l’altro, delle seguenti condizioni.

1) Presenza di più corsie per senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, in cui mancano spazi idonei (assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate), gallerie e viadotti privi di aree per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza. Sulle strade ad unica corsia per senso di marcia, l’assenza di banchine o piazzole di dimensioni adeguate

2) Situazioni in cui l’andamento plano-altimetrico della strada limita la visibilità e condiziona in modo negativo la possibilita’ di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza, in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo.

3) Condizioni particolari di scarsa visibilità legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attivita’ di controllo da parte degli organi di polizia stradale.

4) Composizione e volume del traffico (determinati, a titolo esemplificativo, dalla presenza di traffico intenso o da percentuale elevata di mezzi pesanti), che rende manifesta la difficoltà di procedere al fermo dei veicoli anche su strade a una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la circolazione stradale.

5) Particolari condizioni della strada o del tratto stradale determinate dalla elevata densità di flussi veicolari e/o pedonali e dalla presenza di strutture scolastiche o aree attrezzate per bambini e dall’assenza o limitatezza di idonei spazi laterali esterni alla carreggiata, che pregiudicano, rendono pericolosa o impediscono la possibilità di fermare i veicoli in condizioni di sicurezza della circolazione. In tali casi l’utilizzo delle postazioni di controllo e’ limitato ad intervalli temporali, determinati dagli enti proprietari, in cui vi è maggiore afflusso o maggior presenza di utenza vulnerabile.

6) Presenza di velocità operative dei veicoli, individuate da parte degli enti proprietari o dei gestori dei tratti stradali in condizioni di normale deflusso, che sono mediamente superiori rispetto ai limiti di velocità consentiti e indicati in modo adeguato con la segnaletica stradale.

A chi vanno i proventi degli autovelox? Occasione persa

Il decreto cambierà qualcosa? Si vedrà. I criteri di posizionamento non sono precisi del tutto, restano soggetti a mille interpretazioni. Come eliminare poi i velox che non rispettano il decreto?Se un Comune piazza un velox irregolare, e incassa le multe, cosa rischia? L’annullamento dei verbali. Non ci sono grossi pericoli. Peccato, un’occasione persa: si poteva imporre l’obbligo di versare i proventi delle sanzioni per eccesso di velocità alla Regione di competenza territoriale, detratto un forfettario annuo di a copertura dei costi di esercizio dell’apparecchiatura. Soldi da piazzare poi nel salvadanaio della sicurezza stradale.

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