Si chiude con una vittoria per Ferrari la telenovela su Testarossa: la Casa di Maranello trionfa presso la seconda Corte di giustizia dell’Unione Europea, riporta la Reuters. L’azienda era stata ingiustamente privata dei diritti su quel marchio. Macchine rese eterne nella storia automotive dalla spettacolosa serie televisiva degli anni 1980 Miami Vice: ora sono disponibili solo modelli di seconda mano. La mitica vettura bianca era guidata dal personaggio di James “Sonny” Crockett, interpretato da Don Johnson. Nelle prime stagioni, il poliziotto sfrecciava sulla Ferrari Daytona Spyder, che in realtà era una replica. Successivamente, la Testarossa bianca è diventata la sua vettura iconica. Comunque sia, filava velocissimo a caccia dei trafficanti di cocaina di altissimo livello: criminali planetari. E ogni tanto si presentava col mezzo a qualche appuntamento galante: il gioiellino lo aiutava a strappare alle dame i primi sorrisi.

Ferrari Testarossa, che guerra
La vicenda ha avuto inizio con la revoca dei diritti di Ferrari sul marchio Testarossa da parte dell’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea (EUIPO) nel 2017. Clausola comune nel diritto per evitare che le aziende detengano marchi inattivi; i quali potrebbero bloccare l’uso ad altri. Il contenzioso è stato avviato da Uwe Meissner, il capo di Autec, azienda tedesca produttrice di giocattoli. Che aveva un interesse a utilizzare il nome Testarossa, per la produzione di modellini o altri prodotti, e ha contestato i diritti di Ferrari basandosi sulla clausola di non utilizzo.
I diritti di Ferrari sul marchio Testarossa sono stati revocati nel 2023 dall’Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea. Secondo questa, la società non li aveva utilizzati per un periodo continuativo di cinque anni tra il 2010 e il 2015. Il Tribunale UE annullato tale decisione: la concessione da parte della Casa di un’approvazione esplicita o implicita ai concessionari che vendevano Testarossa usate costituisce un uso legittimo del marchio. Un altro elemento a favore è stata la concessione in licenza del marchio per la produzione di modellini in scala. Anche se non si tratta della vendita del prodotto originale, la licenza del nome a fini commerciali per prodotti correlati rafforza la presenza e la riconoscibilità del marchio sul mercato.

Principio sacro
“L’uso del marchio per garantire l’identità dell’origine dei prodotti per i quali è stato registrato, in caso di rivendita di prodotti usati, può costituire un uso effettivo”, la massima del Tribunale. Questa decisione stabilisce anche un importante precedente per i titolari di marchi di beni durevoli o da collezione, indicando che l’uso effettivo può estendersi oltre la produzione e la vendita di nuovi beni. Il principio sacro? L’uso del marchio per garantire l’identità dell’origine dei prodotti per i quali è stato registrato, in caso di rivendita di prodotti usati, può costituire un uso effettivo. Si riconosce il valore intrinseco e la persistenza del marchio anche dopo che il prodotto ha lasciato la catena di produzione primaria.