Droga alla guida: 10 cose da sapere per evitare mega multe

Codice della Strada, ecco come funzionano i controlli per droga sia su strada sia in ospedale.
Droga alla guida controlli Droga alla guida controlli

Con la riforma del Codice della Strada entrata in vigore il 14 dicembre 2024, è rivoluzione per la droga alla guida, come meglio specificato da una circolare del ministero dell’Interno e del ministero della Salute dell’11 aprile 2025. Vediamo le 10 cose da sapere per evitare mega multe

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Uno: la parola dopo è la chiave della droga alla guida

Il nuovo articolo 187 del Codice della Strada impone che chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi a un anno. Prima era “in stato di alterazione psico-fisica”. Differenza enorme: ora non serve la prova che il soggetto sia in quel preciso istante alterato da cocaina o altro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

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L’elemento caratterizzante la nuova fattispecie, contenuto nella locuzione “dopo aver assunto”, è costituito dallo stretto collegamento tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo: in luogo del nesso eziologico tra assunzione e alterazione, il nuovo articolo 187 prevede, quale presupposto per la punibilità della condotta, una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi sull’abilità alla guida. 

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Due, le analisi

L’accertamento del reato presuppone l’esecuzione di analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici che siano capaci di circoscrivere l’assunzione in un periodo temporale definito. Occorre provare che la sostanza stupefacente o psicotropa sia stata assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida. Ovvio: il soggetto non può aver assunto cocaina per esempio un anno fa.

Tre, come scovare la presenza dei princìpi attivi

La presenza dei princìpi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope deve essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente. Queste sono le uniche matrici biologiche nelle quali la presenza di molecole o metaboliti attivi costituisce indice di una persistente attività della sostanza, in grado di influire negativamente sulla guida. Nel sangue e nella saliva, infatti, la maggior parte delle sostanze stupefacenti è rilevabile solo per alcune ore, a seconda dell’emivita della singola sostanza. In tale periodo, le sostanze rinvenute sono ancora in grado di esercitare il loro effetto.

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Quattro, non serve un minimo

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Per l’ebbrezza, serve almeno mezzo grammo di alcol ogni litro di sangue affinché scatti la multa ai guidatori con oltre tre anni di patente; nessuna novità è stata, invece, introdotta in merito alla quantità di sostanza stupefacente o psicotropa necessaria per la punibilità della condotta: come la precedente, anche la nuova fattispecie, non prevede un limite quantitativo oltre il quale il conducente può essere considerato “positivo” e, quindi, punibile. Per rispondere del reato è sufficiente che, a seguito di accertamenti analitici di secondo livello effettuati su campioni, che vengano rinvenute tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Cinque, totale garanzia

I controlli si fanno in condizioni di completa garanzia per il soggetto sottoposto ad accertamento. Effettuazione di prelievo/raccolta, conservazione, manipolazione, movimentazione di campioni biologici avvengono secondo le linee guida tossicologico-forensi, con osservazione della catena di custodia. Le analisi tossicologico-forensi si svolgono con tecniche e metodiche di conferma aventi caratteristiche probatorie. 

Sei, il dubbio

Quando gli accertamenti danno esito positivo o quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale. Prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente da due ministeri (Interno e Salute). Nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso.

Sette, le direttive

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Una direttiva descrive le modalità attraverso le quali devono essere prelevati i campioni di fluido del cavo orale da parte degli organi di polizia stradale.  Una seconda descrive le procedure attraverso le quali devono essere eseguiti gli accertamenti tossicologico-forensi presso le strutture sanitarie, sia in occasione dei servizi di controllo delle condizioni psicofisiche per la guida di veicoli, sia a seguito di incidente stradale. 

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Otto, screening di livello 1 (tampone)

I test di screening tossicologici (I livello) ricercano solo sostanze stupefacenti che possano interferire con la vigilanza alla guida di autoveicoli, compromettendo la sicurezza dei conducenti. Al termine del test, in caso di non negatività all’esame di screening, il conducente deve essere adeguatamente informato sulle modalità di svolgimento della procedura di controllo, anche al fine di acquisire il suo consenso all’esecuzione del prelievo di fluido del cavo orale per l’effettuazione dell’analisi di conferma (II livello). Insomma, il tampone.

Acquisito il consenso, si procederà alla raccolta simultanea di due aliquote di fluido del cavo orale, utilizzando due tamponcini posizionati contemporaneamente nella cavità orale del soggetto, a contatto con la mucosa, per campionare almeno 1 ml per ciascun tampone. I due tamponcini così imbevuti sono posizionati all’interno di due provette integre, contenenti una soluzione utile a stabilizzare il campione raccolto, che vengono aperte dagli operatori di polizia davanti al conducente sottoposto al controllo, al momento del campionamento. Le provette devono essere correttamente etichettate con il nome del soggetto sottoposto ad accertamenti o con codice univoco, firmate dall’interessato e dall’operatore che ha eseguito il campionamento, dotate di sigillo antieffrazione, e accompagnate dal verbale di prelievo compilato a cura del personale operante. La procedura di campionamento appena descritta avviene alla presenza del conducente. 

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I campioni devono essere conservati a temperatura controllata (circa 4°C, evitando il congelamento) e trasmessi al laboratorio di tossicologia forense in apposito contenitore termico con elemento refrigerante nel più breve tempo possibile.

Nove, tampone impossibile

Quando non è possibile procedere al prelievo dei campioni di fluido del cavo orale direttamente su strada e in tutti i casi in cui il conducente coinvolto in un incidente stradale sia trasportato in ospedale per essere sottoposto a cure mediche, gli organi di polizia stradale presentano richiesta scritta al personale sanitario di tali strutture. In particolare al personale medico ed infermieristico di Pronto Soccorso: obiettivo, l’effettuazione di accertamenti sanitari urgenti sulla persona.

Dieci, il consenso

Gli accertamenti tossicologico-forensi originano con l’acquisizione del consenso informato del conducente da parte del medico di Pronto Soccorso, con raccolta di attestazione dell’originalità dei campioni prelevati ed etichettati a suo nome. Il medico informa l’interessato della richiesta pervenuta, delle finalità degli accertamenti, delle conseguenze penali di un eventuale rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, delle modalità del prelievo dei campioni biologici, e ne acquisisce il consenso o il dissenso scritto, facendo firmare l’interessato nell’apposita sezione del modulo di richiesta accertamenti e apponendo contestualmente la propria firma.

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Se c’è dissenso, vengono informate le autorità. Chi si rifiuta sarà denunciato e – in caso di condanna – subirà conseguenze penali sostanzialmente uguali a quelle previste per chi è stato oggetto di accertamento con esito positivo. Se c’è impossibilità al consenso, il personale sanitario effettua i prelievi, il cui esito deve comunque pervenire all’Ufficio di polizia richiedente per le conseguenti comunicazioni all’Autorità Giudiziaria.

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