È battaglia tra automobilisti e Comuni sugli autovelox non omologati che danno multe non valide. Sufficiente un ricorso al Giudice di Pace per vincere, purché scritto bene. Ecco allora cosa indicare, dopo il versamento di 43 euro di tassa allo Stato (contributo unificato), che verrà data indietro dall’Ente locale dopo la vittoria.
1) Le 10 cose da sapere per vincere il ricorso anti autovelox non omologato: il Codice della Strada
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento. Lo dice l’articolo 142 del Codice della Strada, comma 6. Serve l’omologazione. Niente omologazione, multa nulla.
2) Decreto di omologa
Affinché ci sia l’omologazione, serve un decreto per definire come fare l’omologa. Dal 1993, questo decreto non c’è. In 33 anni, multe con velox non omologati. Questa è la burocrazia, ma chi viaggia ha diritto a essere sanzionato solo in modo regolare.

3) La Cassazione sull’omologa
Il guaio è tornato alla luce grazie alla Cassazione, che con una decina di ordinanze ha messo tutti in riga: serve l’omologa. La regina è la 10505/2024. Il Codice della Strada è legge. Qualsiasi circolare non è legge. È inferiore gerarchicamente al Codice della Strada. Se una circolare dice che è sufficiente l’approvazione del velox, non basta: è necessaria l’omologa di legge.
L’omologazione è un processo rigoroso e dettagliato che verifica le caratteristiche tecniche e funzionali di un dispositivo, assicurando la sua conformità a specifiche prescrizioni. È quindi l’autorizzazione alla produzione in serie di un prototipo che ha superato test di laboratorio e garantisce precisione e affidabilità nelle misurazioni. Per conferire valore di prova alle rilevazioni effettuate con l’autovelox.
Invece, l’approvazione è una valutazione superficiale, spesso limitata all’idoneità generale di un prototipo senza un esame dettagliato di tutte le specifiche tecniche. Si verifica l’apparecchio per elementi che non sono espressamente indicati nel Regolamento del Codice della Strada.
No a confondere o equiparare i due termini, anche per via di alcune circolari ministeriali: la Cassazione ha stabilito che l’approvazione non è equipollente all’omologazione e non è sufficiente a rendere legittime le rilevazioni ai fini sanzionatori. Come dice la legge.
4) Autovelox utile e no
Qualche rappresentante delle istituzioni ora parla di velox utili e in regola, e velox inutili e non in regola. No. Tutti i velox non sono in regola, perché non sono omologati. E non sono omologati perché manca il decreto di omologa.
5) Censimento
Il ministero delle Infrastrutture ha dato il via al censimento nazionale ad aprile 2025: informazioni necessarie per dare il via al nuovo schema di decreto sui requisiti di omologazione. Dati che i Comuni dovevano fornire entro il 12 giugno 2025. Perché c’era da adeguarsi al decreto del ministero delle Infrastrutture entrato in vigore il 12 giugno 2024. Riportiamo all’attenzione del Giudice di Pace questa stranezza: perché mai i Comuni non hanno fornito tutti i dati sui velox? Rammentiamo che l’approvazione è veloce ed economica; l’omologa richiede tempo e denaro.
E se i velox non sono omologati, figuriamoci i velobox di colore arancione o blu (foto giù): manufatti che sollevano dubbi sin dalla nascita. Tutti irregolari: solo multe nulle.

6) Il diritto è sacro
Lo stesso Luigi Altamura, comandante della Polizia Locale di Verona e delegato Anci (Associazione Comuni) in Viabilità Italia, sostiene che si sia giunti a un capolinea giuridico, perché i numeri degli autovelox fissi installati sono già nelle mani dei Prefetti che li autorizzano, mentre quelli mobili vengono comunicati da ogni amministrazione sempre alle Prefetture. “Non si può ritardare di un solo minuto l’emanazione di decreti attesi da solo 33 anni, dopo che lo stesso ministero in tutte le circolari, prive di valore di legge, ha sempre equiparato approvazione a omologazione”.
7) Nessuna deroga
Il sistema italiano di controllo della velocità è da tempo un campo minato di incertezze giuridiche, con conseguenze potenzialmente devastanti per la certezza del diritto e, ancor più grave, per la sicurezza stradale. Per gli autovelox occorre massima chiarezza: no omologa, no multe.
Se, come sostiene Altamura, i dati relativi agli autovelox fissi e mobili sono già in possesso delle Prefetture, che svolgono un ruolo chiave nell’autorizzazione e nella supervisione di questi dispositivi, allora la motivazione del ministero relativa alla mancanza di dati parziali è debole. Il cittadino non può subire la mancanza di coordinazione e interoperabilità tra le diverse banche dati esistenti. Le Prefetture, in quanto organismi periferici del Ministero dell’Interno, detengono un patrimonio informativo prezioso.
8) Occhio ai velox senza omologa
Lo scrivente teme il peggio: senza omologa, misurazione errata. D’altronde, l’omologa serve proprio a questo: multe solo a chi corre. Ogni cittadino ha il diritto di conoscere in modo chiaro e inequivocabile le norme che regolano la sua condotta e le eventuali conseguenze delle sue azioni. Un sistema sanzionatorio che opera in un limbo giuridico non è ammesso.
9) Corte Costituzionale indiscutibile
Tutto nasce dalla sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale: nel Regolamento del Codice della Strada sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.
10) Come una bilancia: autovelox perfetto o niente multa
Per la Corte Costituzionale, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale.
Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poiché la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura.