Omologazione autovelox: cosa dice la sentenza del Tribunale di Bologna e perché viene criticata 

Una sentenza del Tribunale di Bologna dice: autovelox ok con omologazione o approvazione. Quindi, multe valide.
Omologazione autovelox 3 Omologazione autovelox 3

Ormai l’Italia è in tilt sull’omologazione degli autovelox, in una paralisi burocratica impressionante. Dopo che la legge e la Cassazione hanno imposto l’obbligo di omologa, arriva adesso una sentenza del Tribunale di Bologna 1816/2025 a confondere le acque, rendendo la situazione ancora più difficile da gestire: è sufficiente l’approvazione del velox. Non s’era mai visto un caos del genere. In passato, addirittura è intervenuta la Corte Costituzionale a imporre ai Comuni l’obbligo di taratura almeno annuale ai velox, nel 2015. Adesso, siamo nel marasma totale sull’omologa.

Advertisement

Autovelox, la sintesi della sentenza del Tribunale di Bologna 

Ci scusiamo se estrapoliamo e sintetizziamo. Il Tribunale, seconda sezione civile, nella causa in grado di appello 13040/2024 promossa da un automobilista multato – che in primo grado ha perso davanti al Giudice di Pace – analizza la contestazione del sanzionato. Il cittadino dice: un autovelox non omologato dà multe non valide. Non basta l’approvazione, serve l’omologazione. In base all’articolo 142 del Codice della Strada.

Advertisement

“Non ignora questo giudice che la giurisprudenza più recente della Suprema Corte sposa tale orientamento, fin dalla nota pronuncia Cassazione 10505/2024, il cui orientamento è stato anche di recente confermato e richiamato da ulteriori pronunce. E tuttavia questo giudice ritiene di discostarsi (motivatamente) da tale orientamento sulla base di una serie di considerazioni”. 

I due articoli del Codice della Strada

È vero, infatti, che l’art. 142, prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”; ma a tale norma di si affianca tuttavia un’altra disposizione, sempre del Codice della strada, ossia l’art. 201, comma 1-ter (così come modificato per effetto della legge n. 120 del 2010), ai sensi del quale, nei casi previsti “alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis, non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1”.

“Orbene, stante la formulazione di tali norme (e considerata la loro finalità), è evidente che la prima disposizione (art. 142) va necessariamente interpretata alla luce dell’art. 201, comma 1-ter, con il richiamo, in esso contenuto, all’art. 4 del DL 121/2002, pena l’impossibilità di attribuire significato al riferimento – contenuto nell’art. 201, comma 1-ter – a dispositivi o apparecchiature approvate (oltre a quelle omologate) per la verifica del superamento della velocità da parte degli organi di polizia”.

Omologazione autovelox

Omologazione e approvazione pari sono

Advertisement

“A supporto di tale interpretazione – imposta da norme di pari rango e addirittura contenute nello stesso codice della strada – vanno, poi, richiamate ulteriori disposizioni che, a loro volta, pongono sullo stesso piano l’omologazione e l’approvazione, così confermando l’intenzione del legislatore di attribuire la stessa efficacia (per le finalità loro proprie) a tali apparecchi siano essi omologati o approvati”. Il Tribunale, in composizione monocratica,  rigetta l’appello.

L’opinione di Giorgio Marcon: serve l’omologa per il 142

Ecco il parere di Giorgio Marcon, perito del Centro Tutela Legale. 

  1. L’articolo 142 del Codice della Strada va interpretato insieme all’art. 201 del Codice che espressamente prevede l’utilizzo di apparecchiature “omologate ovvero approvate”, dove “ovvero” sta per “oppure”, sottolineando poi come il legislatore abbia voluto attribuire la stessa efficacia ai due tipi di procedimento.
  2. L’articolo 201 non contempla l’articolo 142 perché è già specificato al suo interno con i commi g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 158, limitatamente al divieto di fermata e alla violazione della sosta riservata nei soli casi previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera d), 167, 170, 171, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno.
  3. L’articolo 201 cita il 141, non il 142. Serve l’omologa per il 142.
  4. Per la Cassazione, l’omologazione è in capo al ministero delle Imprese (si chiama “dello Sviluppo Economico” nel 1992, quando il Codice della Strada fu creato). Serve il decreto di omologazione del ministero delle Imprese per legalizzare lo strumento autovelox, affinché cioè le sue foto (risultato della velocità accertata) siano prova legale. Il tutto passa pertanto per il rilascio di un decreto ministeriale di ammissione prima metrologica legale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.
  5. Come si può approvare un autovelox che non è omologato? Prima, per legge e per la Cassazione, serve l’omologazione approfondita e scientifica con verifiche e prove tecniche molto accurate e costose previste dall’articolo 192 del Regolamento del Codice della Strada. Dopodiché, si può procedere con l’approvazione: procedura facile, veloce, low cost.
X