Il ministero dice basta: autovelox non omologati ok, Cassazione smentita

Il ministero delle Infrastrutture dice che le multe da autovelox solo approvati sono valide: omologazione non necessaria. Tesi opposta della Cassazione in base alla legge: il Codice della Strada.
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Confusione totale sugli autovelox in Italia. Adesso il ministero delle Infrastrutture dice che le multe date da autovelox solo approvati sono valide: non serve l’omologazione. L’inverso di quanto stabilisce la Cassazione sulla scorta del Codice della Strada. 

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La tesi della Cassazione sugli autovelox

Per l’articolo 142 del Codice della Strada occorre l’omologa, non è sufficiente un ok di altro genere. E gli Ermellini riprendono pari pari la legge, di rango superiore rispetto alle circolari ministeriali, che reputano sufficiente l’approvazione. Per la Cassazione, il Codice, in quanto fonte primaria, prevale anche sul Regolamento di esecuzione.

La tesi del ministero

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La legge 168/2002 e la legge 120/2010 richiamano la possibilità di utilizzare dispositivi “omologati o approvati” per il rilevamento della velocità nella modalità operativa che prevede la “postazione fissa” senza la presenza dell’organo accertatore. Come fonte di legge sono di pari grado rispetto al Codice. Quindi quanto previsto dal Codice appare superato. L’approvazione non è subordinata all’omologazione, non esiste obbligo di attivare entrambe le procedure e la scelta dipende dal quadro tecnico-normativo applicabile. A ciò si aggiunga che atti ministeriali e prassi costante attestano la piena omogeneità tecnico-amministrativa delle due procedure per gli autovelox. La stessa Avvocatura dello Stato le definisce “pienamente omogenee”, distinguendole unicamente sul piano formale.

Approvazione uguale omologazione: lo dice il ministero

L’articolo 192 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede che i dispositivi per il rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione possano essere omologati o approvati. O l’uno o l’altro. Le due procedure sono configurate in via alternativa: non sussiste un obbligo legale di omologazione per tutte le apparecchiature, né un obbligo di adottare norme tecniche ulteriori rispetto alle esistenti. La scelta di ricorrere alla procedura di approvazione costituisce esercizio pienamente legittimo della discrezionalità tecnica. Tale prassi amministrativa è stata successivamente consolidata dal decreto 282/2017, che disciplina i requisiti dei dispositivi destinati al controllo della velocità e conferma l’operatività delle approvazioni ministeriali in assenza di specifiche norme di omologazione.

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Parola alle circolari

Per il ministero, l’equivalenza funzionale tra le due procedure è stata riconosciuta dalla circolare del ministero dell’Interno del 23 gennaio 2025, che conferma la piena legittimità dell’utilizzo dei dispositivi approvati per il rilevamento. Confermata dall’Avvocatura Generale dello Stato nella nota 789741 del 18 dicembre 2024: risulta decisivo rappresentare la piena omogeneità tra le due procedure, di omologazione e di approvazione.

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Almeno 10 ordinanze della Cassazione (tra cui la 10505/2024) privilegiano una lettura formalistica dell’articolo 142: “Pronunce che non si sono ripetute con costanza nel tempo e dalle quali non è possibile ricavare una linea interpretativa”, dice il ministero. “Al contrario, numerose decisioni di merito si sono espresse in senso opposto. Ne consegue che non può parlarsi di un indirizzo consolidato, né tantomeno vincolante”. Infine, la giurisprudenza non è uniforme e presenta orientamenti differenti. 

Si resta nella nebulosa autovelox

Ci sono state mille riforme del Codice della Strada: perché l’articolo 142 è rimasto sempre identico? Da capire come reagiranno i Giudici di Pace: seguiranno l’orientamento del ministero o quello della Cassazione? Da vedere anche in futuro le pronunce della stessa Cassazione dopo che è stata smentita dal ministero. 

Permangono perplessità. Un’interpretazione delle norme è che serva un decreto di omologazione del ministero delle Imprese sugli autovelox, affinché le rilevazioni della velocità abbiano pieno valore legale. Ma a quanto pare il ministero delle Infrastrutture non concorda.